Coronavirus visto con la lente dei Contratti: aggiornamento sul Turismo e focus su Locazioni, Assicurazioni e Logistica
Alcune risposte ai dubbi che possono derivare dall’emergenza
Vista la continua evoluzione dell’emergenza coronavirus, richiamiamo i provvedimenti emanati negli ultimi giorni in materia di Turismo e proseguiamo nell’analisi delle problematiche contrattuali relative alle locazioni, al settore assicurativo e alla logistica.
Aggiornamenti Turismo:
1. Rimborso, pacchetto sostitutivo o voucher: il tour operator potrebbe offrire al viaggiatore proveniente da una Regione che rientra tra le aree interessate dal contagio ai sensi dell’art. 28, co 5 d.l. 2 marzo 2020, n. 9, essendo stata individuata specificamente dall’all. 2 al D.P.C.M. 1 marzo 2020, in alternativa al rimborso, un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, oppure emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
2. Rimborso diretto dalla compagnia aerea: per quanto riguarda i biglietti dei mezzi di trasporto, la questione non è di immediata soluzione. Va infatti tenuto presente che molti vettori aerei sono stranieri, e ciò comporta la necessità di verificare se i contratti con tali soggetti sono regolati dal diritto italiano o se vi è giurisdizione del giudice italiano per le relative controversie. In tali casi, i co. 1-4 dell’art. 28 d.l. 2 marzo 2020, n. 9 permetterebbero ai soggetti intestatari di titolo di viaggio acquistato in Italia, avente come destinazione Stati esteri dove sia impedito l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19, di comunicare direttamente alla compagnia aerea entro trenta giorni decorrenti dalla data prevista per la partenza che “ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto”. La compagnia dovrebbe quindi entro quindici giorni procedere al rimborso del corrispettivo versato per i biglietti, oppure riconoscere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Ciò però, a mente del co. 7 dello stesso articolo dovrebbe avvenire a beneficio del tuor operator. Se il rimborso o il voucher della compagnia aerea venisse invece direttamente concesso al cliente, bisognerebbe detrarre il loro valore da quello del pacchetto sostitutivo o dal voucher che il tour operator dovrebbe a sua volta emettere a favore del cliente ai sensi del co. 5.
3. Viaggi di istruzione, rimborsi e voucher: per quanto riguarda i viaggi di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l’art. 28, co. 9 d.l. 2 marzo 2020, n. 9 ha previsto che il rimborso possa essere effettuato mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Sono un operatore retail, con un negozio nel centro di Milano. Gran parte dei ricavi che solitamente realizzo in questo periodo è andata perduta per il ridottissimo afflusso di clienti dovuto ai timori derivanti dall’emergenza coronavirus. Questa contingenza potrebbe influire in qualche modo sul contratto di locazione del negozio?
È necessario in primo luogo indagare se il regolamento contrattuale contiene una disciplina particolare per evenienze come quella descritta, prevedendo ad esempio la possibilità di sospendere il pagamento del canone o una sua temporanea riduzione.
Le mutate condizioni economiche dell’impresa potrebbero naturalmente integrare i gravi motivi che, ai sensi dell’art. 27, co. 8 l. 27 luglio 1978, n. 392, permettono al conduttore di recedere dal contratto di locazione con preavviso di almeno sei mesi, a prescindere dalla sua scadenza naturale.
In caso di rinunce convenzionali alla disciplina legale della legge sull’equo canone consentite dal c.d. decreto sblocca-Italia, resta da indagare la possibile applicazione della disciplina codicistica di tutela dell’equilibrio tra le prestazioni
Sono il titolare di una società che opera nell’ambito della logistica, con magazzino situato a Vò Euganeo. A causa dell’emergenza coronavirus, ho ritardato l’evasione di alcuni ordini relativi alla consegna di componenti di macchinari industriali. Quali responsabilità potrei avere nei confronti del produttore, che mi dato la merce in deposito? Quali responsabilità potrei avere nei confronti dell’acquirente che ha dovuto tenere fermi i suoi macchinari perché a sua volta impossibilitato a ripararli?
È necessario in primo luogo guardare alle condizioni del contratto tra impresa di logistica e produttore, per verificare la presenza di clausole di hardship che prevedano la possibilità di sospendere l’esecuzione della prestazione dovuta.
In mancanza, si potrebbe verificare la sussistenza di una causa di impossibilità temporanea di adempiere non imputabile all’impresa di logistica, con conseguente applicazione degli art. 1256, co. 2 e 1686 cod. civ., che esentano il vettore da responsabilità nei confronti del mittente.
Identica soluzione nell’ipotesi in cui il destinatario intendesse agire direttamente nei confronti dell’azienda di logistica ai sensi dell’art. 1689 c.c.
Sono residente in Campania. Ho prenotato una vacanza in Giappone, ma intendo annullare il viaggio per via dei rischi derivanti dall’emergenza coronavirus. All’atto dell’acquisto del viaggio, ho anche concluso una polizza assicurativa per l’annullamento, in cui si fa espresso riferimento al caso della “pandemia” quale ipotesi di esclusione della copertura. Posso ottenere l’indennizzo assicurativo?
È necessario in primo luogo analizzare le condizioni della polizza. La possibilità di ottenere un indennizzo è subordinata al fatto che il viaggio sia stato effettivamente annullato e che il cliente abbia subito l’applicazione di una penale da parte del tour operator o della compagnia aerea. Per quanto riguarda il concetto di pandemia, bisognerà verificare se la clausola di esclusione di operatività della copertura fa riferimento alla dichiarazione di un’istituzione nazionale o sovranazionale competente in materia (ad es. Organizzazione Mondiale della Sanità).