Q&A – Corona virus visto con la lente del Diritto del Lavoro.
Alcune risposte ai dubbi che possono derivare dall’emergenza.
Quali sono le norme di riferimento dettate negli ultimi tre giorni da Governo e Regione?
D.L. 6/2020; DPCons 23/02/2020; DPCons 25/02/2020; Ordinanze del Ministero della Salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia (link al sito del Ministero della Salute con i provvedimenti adottati).
Devo chiudere l’azienda?
Se l’azienda è situata in zona rossa (al 26.02.2020: Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglion D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò) è prevista la chiusura dell’unità sino al termine dell’emergenza.
Per tutte le altre, l’attività prosegue secondo le disposizioni amministrative.
Cosa succede se violo l’ordine dell’autorità e, per esempio, decido di tenere aperta la mia azienda nonostante si trovi nella zona rossa?
Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-2019 sono stati emessi provvedimenti. Tra le svariate disposizioni si trova l’obbligo di chiusura delle attività commerciali e d’impresa nelle aree interessate da apposita ordinanza, fatte salve quelle inerenti ai servizi pubblici essenziali, come anche la sospensione dal lavoro per residenti extra-territorio ma con sede di lavoro entro i confini della zona di quarantena.
La violazione dell’ordine dell’autorità è sanzionata molto severamente e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, troverà applicazione l’art. 650 c.p., che prevede la pena dell’arresto fino a tre mesi e della ammenda fino a 206 euro. L’ammenda, anche se pecuniaria, è comunque una sanzione penale.
A seguito del Coronavirus al datore di lavoro sono insorti nuovi obblighi in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro?
I datori di lavoro sono tenuti a garantire l’incolumità dei dipendenti e pertanto oltre a rispettare le specifiche disposizioni dettate dalle norme citate, operano poi gli specifici obblighi gravanti sul datore di lavoro quale gestore responsabile della prevenzione e della protezione del “rischio biologico” nei riguardi dei propri dipendenti
Il datore di lavoro dovrà adeguarsi alle indicazioni fornite dal ministero della salute (consultabili a questo link e in costante aggiornamento). L’accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti, fornire i presidi di prima necessità quali erogatori di gel antibatterici sono accorgimenti semplici ma efficaci. Il datore di lavoro, poi, dovrà, confrontarsi costantemente col medico competente e le strutture aziendali preposte alla valutazione dei rischi per monitorare la situazione e implementare le misure di tutela. Successivamente potrà essere consigliabile riesaminare il DVR per valutare la necessità o meno di aggiornarlo alla luce dell’emergenza affrontata.
I lavoratori devono presentarsi al lavoro?
I lavoratori anche se non malati, residenti o che lavorino in uno dei comuni definiti “zona rossa” (al 26.02.2020: Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglion D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò) non devono presentarsi al lavoro per ordine dell’autorità;
I lavoratori in quarantena (malati colpiti da COVID-19) in qualunque luogo si trovino non devono lavorare e non potranno quindi recarsi a lavoro;
I lavoratori, anche se non malati, che siano residenti o che lavorino in una delle regioni colpite dal contagio, definite “zona gialla”(al 26.02.2020: Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) ma non nei comuni indicati nel decreto devono presentarsi al lavoro.
Devo pagare la retribuzione?
Per i lavoratori che lavorano o risiedono nella zona rossa, e quindi impossibilitati per ordine dell’autorità a recarsi a lavoro, allo stato non vi sono specifiche indicazioni normative né amministrative riguardo la corresponsione della retribuzione, anche se ci aspettiamo a breve provvedimenti in tal senso. Stiamo monitorando e vi terremo informati. Fino a nuova indicazione delle autorità, vi consigliamo di considerarli esenti da pagamento della retribuzione, oppure prudenzialmente far loro godere ferie o permessi.
I lavoratori in quarantena sono assenti giustificati in quanto in malattia.
I lavoratori che lavorano o risiedono nella zona gialla sono obbligati a presentarsi a lavoro e quindi riceveranno l’ordinaria retribuzione. Qualora non si presentassero a lavoro senza fornire alcun valido giustificativo saranno considerati come assenti ingiustificati e non avranno diritto alla retribuzione.
Posso imporre le ferie ai miei dipendenti?
Data la particolarità della situazione si ritiene che la società possa imporre a tutti o a gruppi di lavoratori un periodo limitato di ferie nel rispetto delle norme del CCNL applicato in azienda.
Posso attivare lo Smart working?
I datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, possono ricorrere allo smart working (ove possibile) anche senza preventivo accordo con il dipendente; la società comunicherà quindi per iscritto al dipendente non in malattia che, per la durata dell’emergenza (allo stato fino al 15 marzo 2020), la sua prestazione sarà resa da casa con gli strumenti telematici forniti dal datore di lavoro.
Posso attivare integrazioni salariali?
Le aziende che a motivo del provvedimento dell’autorità devono chiudere l’attività possono chiedere la CIGO in quanto evento transitorio non imputabile all’imprenditore. Le società che non possono accedere alla CIGO possono chiedere l’intervento del FIS (fondo integrazione salariale) se hanno più di 15 dipendenti; per tutti gli altri imprenditori è possibile ricorrere alla CIGD (Cassa Integrazione in Deroga) che dovrebbe essere rifinanziata.
Posso ricorrere al contratto a tempo determinato, anche oltre i primi 12 mesi a-causali?
In questa situazione di necessità ed urgenza, sembra ragionevole che le Società che siano interessate da forti ondate di assenteismo, possano estendere i contratti a termine anche oltre i 12 mesi, facendo riferimento alle causali previste dalla legge. Sarà naturalmente necessario che sia dimostrabile: (i) l’esigenza di sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malati o residenti nella zona rossa), oppure (ii) l’esigenza di sostituire lavoratori che si assentano senza fornire giustificativo, oppure (iii) altre esigenze temporanee ed oggettive di carattere straordinario.